Contratto di appalto: le responsabilità per oneri contributivi e ritenute fiscali

 

 

Le parti del contratto di appalto sia pubblico che privato (committente, appaltatore, subappaltatore) hanno specifici obblighi in quanto a versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.
Obblighi e responsabilità

L'articolo 35 del decreto legislativo 4 luglio 2006 n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248) ha introdotto un sistema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore: se l'appaltatore non provvede direttamente all'esecuzione delle opere previste nel contratto di appalto ma la concede a un terzo (subappaltatore) (anche in parte), deve rispondere "in solido" con il subappaltatore in caso di mancato versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro e dei contributi previdenziali e assicurativi cui deve adempiere l'azienda subappaltatrice.

La responsabilità solidale - comunque limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore - viene meno solo se l'appaltatore è in possesso della documentazione comprovante il pagamento di ritenute e contributi da parte del subappaltatore: la mancata esibizione della predetta documentazione può addirittura determinare la sospensione da parte dell’appaltatore del pagamento di quanto dovuto al subappaltatore.

La legge n. 248/2006 prevede anche una sanzione amministrativa (da 5mila a 200mila euro) per il committente che dovesse provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore senza l'avvenuta esibizione della documentazione sopracitata.

L'ambito di applicazione dell'articolo 35 risulta circoscritto ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano detti contratti nell'ambito delle attività rilevanti ai fini IVA, inclusi i soggetti individuati negli articoli 73 e 74 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

L'articolo 29, comma 2 del d.l. 276/06 ha esteso la solidarietà passiva prevista tra committente e appaltatore in materia contributiva anche in materia di ritenute fiscali.

 

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