Obblighi e responsabilita' dei lavoratori in materia di sicurezza



La Cassazione: i lavoratori sono tenuti a segnalare le deficienze dei mezzi di sicurezza nonché le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza adoperandosi, nel limite delle proprie competenze, per eliminarle o ridurle.

Appare giusto l’orientamento che la Corte di Cassazione sta assumendo recentemente nella individuazione delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro distribuite in azienda a tutti i livelli di funzionalità nell’ambito della organizzazione del lavoro ed a tutte le figure ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e funzioni e ciò anche e soprattutto nel rispetto dei principi e degli indirizzi forniti prima con il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e recentemente con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 i quali richiedono di coinvolgere nella applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nella realizzazione di tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei lavoratori tutte le figure aziendali, dal datore di lavoro al dirigente, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione al medico competente, dal preposto al lavoratore, dal costruttore all’installatore.

Un altro principio che viene ribadito è quello in base al quale le misure di prevenzione degli infortuni si applicano anche nei confronti di persone estranee all’ambito imprenditoriale nel caso in cui questi subisca un infortunio avvenuto in azienda e legato a carenze di misure di sicurezza.
Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna già inflitta dal Tribunale e dalla Corte di Appello di un RSPP e di un operatore addetto alla manovra di un escavatore a seguito di un infortunio mortale sul lavoro durante alcuni lavori di scavo. In particolare i lavori di scavo erano finalizzati alla realizzazione di un pozzo ed erano stati affidati dal proprietario del fondo ad una ditta specializzata. Durante tali lavori era accaduto che un conoscente del proprietario, nell’intento di collaborare con l’impresa era sceso nello scavo ed era rimasto sepolto mortalmente a seguito del franamento del terreno costituente una parete dello scavo medesimo non opportunamente puntellata. Dell’accaduto erano stati ritenuti responsabili il proprietario del fondo, il responsabile legale dell’impresa, il RSPP della stessa nonché l’operatore dell’escavatore.


Sintesi articolo pubblicato su www.puntosicuro.it



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